Modifiche al Decreto 81/2008 – TUS

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Il “decreto del fare” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le modifiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono entrate in vigore il 22 giugno 2013. Le modifiche al DUVRI, al DURC, al POS, alla valutazione dei rischi e alla formazione.

Il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 e approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno, contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I nuovi adempimenti sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta (il 22 giugno 2013) e dovranno poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza.

Tra le modifiche più rilevanti dal punto di vista della sicurezza, alcune semplificazioni relative al mondo edile, ad esempio (art. 30) con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio. Inoltre il certificato di agibilitàpuò essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria”. Infine per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni.

Altre novità (art. 32, DL 69/2013) riguardano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l’individuazione di un incaricatoin possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. Inoltre non sarà più necessario elaborare il DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

Sempre l’art. 32 del DL 69/2013 aggiunge all’articolo 29 del Testo Unico (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) un comma 6-ter dove si indica che l’eventuale futuro decreto di indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo”.

Altra semplificazione riguarda poi, per i cantieri temporanei e mobili, la possibilità di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera.

Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazione all’organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni. O ancora l’inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico pericoloso.

Altre notifiche “semplificate” riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. È abrogato l’articolo 54 del DPR 1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. È inoltre sostituito l’articolo 56 del DPR 1124/65 eliminando l’obbligo per l’autorità di pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è  avvenuto l’infortunio. Denuncia che permette al Pretore di accertare le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione.

Altro cambiamento rilevante riguarda invece l’ampliamento delle attività a cui non si applicano più le disposizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.

Infine alcune semplificazioni in merito alla formazione alla sicurezza. In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi. Ad esempio dopo il comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 si aggiunge il comma 5bis: “in tutti casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Un comma similare si aggiunge all’articolo 37 in merito alla formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.


FONTE: PUNTO SICURO

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