L’obbligo di aggiornamento per i coordinatori: entro il 15 Maggio 2013

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L’imminente scadenza dei termini di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza e la conseguente validità del titolo di coordinatore.

L’art 98 del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 106/2009, elenca i percorsi formativi necessari per acquisire il titolo di coordinatore della sicurezza, soffermandosi anche sul requisito collaterale, ma essenziale, costituito dall’obbligo di frequenza di un corso di formazione di 120 ore.

I contenuti didattici di questa tipologia di corso sono esplicitati nell’allegato XIV ove vengono elencati puntualmente.

In altri termini, la possibilità di svolgere la funzione di coordinatore è subordinata al possesso dei requisiti scolastici generali e a quelli integrativi specifici (corso di 120 ore) purché aventi i contenuti elencati nell’allegato XIV.

Vengono specificate anche le eccezioni a tale percorso standard qualora il soggetto ricada in funzioni o in percorsi scolastici particolari che consentono l’esonero dalla formazione integrativa obbligatoria.

Mancando quindi uno dei requisiti verrebbe meno una condizione essenziale per la validità del titolo abilitativo e il soggetto non potrebbe esercitare la funzione di coordinatore della sicurezza.

L’ultimo capoverso dell’allegato XVI impone però un’altra condizione per la validità del percorso abilitante, da far valere in generale verso tutti quelli che avessero compiuto l’iter abilitante dopo l’entrata in vigore del DLgs. 81/2008 (15 Maggio 2008) e da tale data per coloro che lo avessero concluso prima: L’OBBLIGO di AGGIORNAMENTO A CADENZA QUINQUENNALE della durata complessiva di 40 ore.

Pertanto, per esercitare la funzione di coordinatore, dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione originaria (corso da 120 ore o laurea), non basta possedere i requisiti elencati in precedenza, ma bisogna possedere anche una documentazione che dimostri di aver frequentato “aggiornamenti” professionali di almeno 40 ore.

I coordinatori che facessero trascorrere cinque anni dall’abilitazione o, se abilitati prima del 15 Maggio 2008, dalla data di entrata in vigore del DLgs 81/2008, senza effettuare alcun aggiornamento professionale nei modi di legge (corsi e partecipazione a convegni e seminari) non possiederebbero uno dei requisiti essenziali e quindi non potrebbero esercitare più la funzione di coordinatore.

 La scadenza del 15 Maggio prossimo è quindi importante, in quanto sarebbe impossibile un aggiornamento retroattivo, ovvero riacquistare il requisito dell’aggiornamento di 40 ore nel quinquennio se il quinquennio fosse già trascorso. Si perderebbe quindi il quinquennio.

L’attestato di frequenza al corso da 120 ore resta valido, in quanto attesta un percorso formativo, ma sarebbe inefficace ai fini dell’abilitazione alla funzione di coordinatore, qualora mancasse uno degli altri requisiti, infatti l’attestato di frequenza al corso può sempre essere “rispolverato” per il quinquennio successivo, qualora si possa dimostrare l’assolvimento, nel quinquennio precedente, dell’avvenuto aggiornamento nei modi di legge.

Dalla lettura del dettato normativo, si dedurrebbe che, chi, al termine del quinquennio non possedesse attestati di aggiornamento per un totale di 40 ore, per acquistare nuovamente l’abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza, non potendo portare attestati di aggiornamento, dovrebbe riattivare l’iter e frequentare nuovamente l’intero corso di 120 ore o attendere che trascorra la seconda “cadenza quinquennale” durante la quale espletare l’aggiornamento di legge essendo insanabile quello appena trascorso.


FONTE: PUNTO SICURO

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