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Il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 introduce modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ai contratti di somministrazione.

Il “decreto del fare”, il  decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, non è il solo nuovo decreto legge che introduce variazioni nella normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infatti il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 – il cosiddetto “decreto lavoro” relativo ai “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – contiene modifiche in merito alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ai contratti di somministrazione.

L’originario comma 4-bis dell’articolo 306 del Testo Unico, prevedeva che le ammende – in relazione a contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza e alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Decreto legislativo 81/2008 e da atti “aventi forza di legge” – fossero rivalutate ogni cinque anni partendo dal 15 aprile 2008 (entrata in vigore del Testo Unico) in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Rivalutazione che non è avvenuta. Il nuovo Decreto Legge Lavoro stabilisce innanzitutto che in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013. Inoltre dà mandato al direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rivalutare tali ammende e sanzioni ogni cinque anni con decreto.

Infine si indica che le maggiorazioni effettuate saranno in parte destinate – per la metà del loro ammontare – al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro (DTL).

La seconda modifica in materia di sicurezza introdotta dal DL 76/2013 riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione. In questo caso viene modificato l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, come già modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 24/2012 “Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale”.


FONTE: PUNTO SICURO

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