Con le modifiche introdotte dal DL 69/2013 le nuove attività relative all’Allegato I al DPR 151/2011 dovranno espletare gli adempimenti previsti dal decreto in materia di prevenzione degli incendi entro il 7 ottobre 2014.
L’allegato I del DPR 151/2011 – nuovo regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, entrato in vigore il 7 ottobre 2011 – riporta le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2011 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Successivamente con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 si è avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Conversione che contiene nell’articolo 7, comma 2-bis, la proroga dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I: ovvero entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè entro il 7 ottobre 2013.