La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011

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Con le modifiche introdotte dal DL 69/2013 le nuove attività relative all’Allegato I al DPR 151/2011 dovranno espletare gli adempimenti previsti dal decreto in materia di prevenzione degli incendi entro il 7 ottobre 2014.

L’allegato I del DPR 151/2011 – nuovo regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, entrato in vigore il 7 ottobre 2011 – riporta le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2011 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.

Successivamente con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 si è avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.  Conversione che contiene nell’articolo 7, comma 2-bis, la proroga dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I: ovvero entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè entro il 7 ottobre 2013.

Ma una ulteriore proroga è avvienuta attraverso il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013.
In particolare con riferimento all’articolo 38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013: gli adempimenti relativi all’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del DPR 151/2011 e all’istanza di cui all’articolo 4 del DPR 151/2011 per le nuove attività non sono più richiesti entro due anni, ma entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, cioè entro il 7 ottobre 2014.

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