Con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6, comma 8, lett. m-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..
L’avviso della pubblicazione è stato comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.
Per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato indicato come prerequisito minimo di base il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore e il rispetto di 3 elementi fondamentali:
Insieme al citato prerequisito di istruzione, il formatore-docente, per essere considerato qualificato, dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:
Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:
− Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
− Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
− Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia
− Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.
TESTO DEL DECRETO:
FONTE: AIFOS