Chiarimenti su requisiti attività di CANTIERE

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maggio 15, 2013

La Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro ha fornito di recente alcuni importanti chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza.

BIBLUS-NET ha sintetizzato i contenuti principali delle risposte agli interpelli.

Quali attività rientrano tra i requisiti dei coordinatori della sicurezza?

L’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 annovera tra i requisiti professionali richiesti al coordinatore della sicurezza l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.

Allo scopo di chiarire la natura di tali mansioni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stilato un elenco di attività e lo ha sottoposto alla Commissione che ha ritenuto tale elenco conforme alla norma.

Riportiamo di seguito l’elenco delle attività proposte dal CNI e approvate dalla Commissione per gli Interpelli:

  • attività di direttore di cantiere;
  • attività di capo cantiere;
  • attività di capo squadra;
  • attività di direttore dei lavori;
  • attività di direttore operativo di cantiere;
  • attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
  • attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
  • attività di responsabile dei lavori;
  • attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
  • attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

PSC in situazioni di emergenza: quando non è obbligatorio?

La Federutility ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi del quale le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) “non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione”.
La Commissione ha stabilito che i lavori finalizzati a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali possano essere effettuati senza l’obbligo di PSC a condizione che si rendano necessari per fronteggiare situazioni di emergenza.
Tra questi sono indicati a titolo di esempio i servizi relativi a:

  • erogazione di acqua
  • erogazione di energia elettrica
  • erogazione di gas
  • reti informatiche

Il Datore di Lavoro può delegare la valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile in capo al datore di lavoro, anche quando questi decida di rivolgersi ad un consulente in materia di sicurezza.
Analogamente, la valutazione dei rischi derivanti da stress-lavoro correlato è un obbligo indelegabile.
È il parere della Commissione fornito alla Federazione Italiana Metalmeccanici riguardo alla corretta interpretazione dell’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008.

Quali sono i requisiti di idoneità che devono possedere i lavoratori autonomi?

Un committente o un’impresa affidataria è tenuto a verificare il possesso dei requisiti tecnico-professionali del lavoratore autonomo (definiti dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008), ma in nessun caso può esigere documenti attestanti la sua formazione o la sua idoneità sanitaria.

Secondo la Commissione (Interpello n. 7/2013), l’articolo 21 del Testo Unico obbliga il lavoratore autonomo a munirsi del tesserino di riconoscimento e ad utilizzare attrezzature e DPI conformi alla legge, offrendogli al contempo la facoltà (e quindi non l’ulteriore obbligo) di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici.

In definitiva il committente può affidare i lavori a lavoratori autonomi privi di requisiti sanitari, ma non a lavoratori privi di requisiti tecnici.


FONTE: ACCA.IT

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