Il consumo di bevande alcoliche non solo può essere dannoso per la salute, ma costituisce anche un fattore di rischio negli ambienti di lavoro dal momento che può aumentare i pericoli per i lavoratori e per l’incolumità dei terzi. Ed infatti, secondo alcuni dati, oltre il 10 % degli infortuni sul lavoro può essere riconducibile all’assunzione di bevande alcoliche.
Il CPT di Torino sottolinea che, come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, “l’alcol è una sostanza psicotropa capace di indurre dipendenza”.
Inoltre il consumo di bevande alcoliche altera le prestazioni psicofisiche dei lavoratori e costituisce dunque un fattore di rischio per l’accadimento di incidenti e infortuni sul lavoro.
A seconda delle quantità ingerite, l’alcol può:
- “essere un sedativo e quindi rendere stanchi e disattenti, rallentare i riflessi, ridurre il campo visivo, diminuire la capacità di concentrazione, ridurre la capacità di riconoscere i pericoli;
- aumentare l’effetto del calore ambientale nei periodi caldi, che causa la dilatazione delle arterie e la conseguente diminuzione della pressione del sangue, dando origine a stordimento, vertigini e perdita del senso di equilibrio;
- provocare danni biologici (es. malattie dell’apparato digerente e cardiovascolare) e psicosociali (es. l’alcol, col tempo, favorisce l’isolamento, riduce la capacita di autocontrollo, può determinare reazioni violente)”.
Le attività lavorative a rischio che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi sono indicate nell’Allegato 1 del Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni.
Questo un breve stralcio dell’elenco:
- “attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi come ad esempio l’ attività di fochino;
- sovrintendenti ai lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori o polveri tossici, asfissianti, infiammabili oppure esplosivi;
- mansioni inerenti alcune attività di trasporto come ad esempio gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;
- manovratori di apparecchi di sollevamento, con l’esclusione di carri ponte con pulsantiera a terra;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza”.
In considerazione degli obblighi previsti dalle norme, il datore di lavoro e i dirigenti devono:
- “integrare il DVR (Documento di valutazione dei rischi) con l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio;
- integrare il DVR con le azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all’ assunzione di alcol;
- vietare la somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- informare e formare tutti i lavoratori, compresi i preposti, sulle azioni di cui ai punti precedenti;
- trasmettere al medico competente l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio;
- attivare la sorveglianza sanitaria;
- predisporre una procedura per fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione, in particolare a fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente la mansione;
- segnalare al medico competente i casi sospetti di assunzione di alcol”.
Il lavoratore deve “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”.
FONTE: CTP TORINO