Procedure standardizzate per le PMI

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Il prossimo 31 maggio 2013 è il termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 dipendenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i..

Dal primo giugno, come indicato dal  Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, documento approvato dalla Commissione Consultiva in data 16 maggio 2012.

Non possono utilizzare le procedure standardizzate le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’art.28. Con riferimento alle aziende di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Inoltre le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori. Anche in questo caso sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28. Ad esempio le aziende già indicate, di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7).

 

Le procedure standardizzate prevedono quattro passi:

  1. descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda, delle lavorazioni e mansioni);
  2. individuazione dei pericoli presenti in azienda;
  3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
  4. definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure).

Il documento approvato dalla Commissione Consultiva continene, oltre alle procedure vere e proprie, la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale.


FONTE: PUNTO SICURO

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