Nuova direttiva sui campi elettromagnetici

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Il 20 giugno è stata approvata dal Consiglio dei Ministri dell’occupazione e delle politiche sociali dell’Unione Europea la Direttiva 2013/35 in materia di disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

Il provvedimento, che stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi elettromagnetici, è entrato in vigore il 29 giugno 2013, data di pubblicazione sulla GUUE, abrogando contestualmente la direttiva 2004/40/CE.

La nuova direttiva dovrà essere recepita dai singoli stati membri entro il 1° luglio 2016. 
Il recepimento della nuova direttiva da parte del nostro Paese comporterà una rivisitazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgs. 81/08. In attesa che venga data attuazione alla nuova direttiva 2013/35 UE, in Italia continuano ad applicarsi ai campi elettromagnetici le disposizioni sulla valutazione del rischio di cui all’art. 28 e al Capo I del Titolo VIII “Agenti Fisici” del D.lgs. 81/2008. La normativa citata vuole che il datore di lavoro valuti tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi.

La nuova direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) contiene 18 articoli e quattro allegati tecnici.

Rispetto alla direttiva abrogata, due sono le principali novità.

Da una parte vi è l’adozione di una nuova grandezza dosimetrica a cui legare il rispetto delle restrizioni di base, si passa dalla densità di corrente indotta al campo elettrico interno ai tessuti.

Dall’altra, vi è l’introduzione di un doppio sistema di limiti e valori di azione per gli effetti di stimolazione a carico del sistema nervoso centrale della testa (effetti sensoriali) e per quelli a carico dei nervi periferici (effetti sanitari), che consentirà una governance più articolata e flessibile del complesso degli effetti dovuti alle basse frequenze.

La nuova Direttiva dà una nuova determinazione dei valori limite di esposizione (VLE) da intendere come il frutto delle relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

Dei valori limiti di esposizione vi sono diverse categorie, ed è questa una delle principali novità:

  • VLE (valori limite di esposizione), “valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”;
  • VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”;
  • VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”.

Il sistema di limiti e valori di azione per le radiofrequenze e microonde rimane invece sostanzialmente invariato rispetto alla direttiva abrogata, ovvero la direttiva 2004/40 CE.

Un altro aspetto rilevante che differenzia la nuova direttiva rispetto a quella del 2004 è costituito dall’introduzione di un sistema di possibili deroghe dal rispetto dei limiti di esposizione per tutte le attività legate all’utilizzo medico delle attrezzature di Risonanza Magnetica e per le forze armate.

Un’ulteriore ipotesi derogatoria riguarda attività, non rientranti fra quelle sopra citate, per le quali gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento temporaneo dei VLE purché siano soddisfatte le condizioni della lettera c) dell’articolo 10 ovvero che:

  • la valutazione del rischio sia effettuata conformemente all’articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;
  • sia tenuto conto dello stato dell’arte, siano state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;
  • si tenga conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e il datore di lavoro dimostri che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale.

Il CAPO II della direttiva indica invece gli obblighi del datore di lavoro, ovvero la valutazione dei rischi (art. 4), le Disposizioni miranti a eliminare o a ridurre i rischi (articolo 5), le indicazioni su Informazione e formazione dei lavoratori (articolo 6) e la loro consultazione (articolo 7).

L’articolo 8 raccomanda un’adeguata sorveglianza sanitaria, e l’articolo 9 raccomanda agli stati di prevedere specifiche sanzioni.

Il datore di lavoro deve, in primo luogo, valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, se del caso, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

Deve adottare le misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo.

Nello specifico, il datore di lavoro è tenuto, attraverso l’attività di valutazione del rischio e di formazione ed informazione dei lavoratori, alla promozione delle seguenti azioni :
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici meno intensi, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) di misure appropriate di delimitazione e di accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere, al fine di limitare o controllare l’accesso;
e) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche di scintille e le correnti di contatto mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori;
f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
g) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
h) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; nonché
i) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.


FONTE: ARPAT TOSCANA

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