Novità sul DURC

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L’articolo 31 del decreto 69/2013, convertito nella legge 98/2013, ha apportato modifiche alla disciplina del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con particolare riferimento ai contratti pubblici.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito primi chiarimenti con la circolare n. 36 del 6.9.2013.

Una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati:

  • per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo);
  • ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);
  • per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014 (art. 31, comma 8- sexies).

Inoltre la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Leg. n. 163/20061 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio.

La validità di 120 giorni si applica a tutti i certificati.

Le nuove disposizioni, infine, hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d’ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

A tal fine è stato necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità.


FONTE: PUNTO SICURO

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