Gli obblighi formativi in caso di trasferimento e cambio mansioni

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Il Ministero del Lavoro chiarisce, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, sulla necessità o meno di provvedere alla formazione di lavoratori in caso di trasferimento o di cambio mansione.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto all’altro della stessa azienda, mantenendo le stesse mansioni lavorative.
Ricordiamo che il comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 prevede l’obbligo formativo in caso:
“a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”
Tutte situazioni caratterizzate dall’inserimento di nuovi rischi a cui potrebbe essere sottoposto il lavoratore in relazione alla sua attività all’interno dell’azienda.
La nota del Ministero prende in esame la lettera b) “trasferimento o cambiamento di mansioni” e chiarisce che “la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”.

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