Direttiva macchine: sorveglianza del mercato e dichiarazione CE

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Seconda edizione della “Guida all’applicazione della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE” che si rivolge a chiunque debba applicare la nuova Direttiva Macchine (costruttori, importatori e commercianti, ma anche enti notificati, collaboratori di gruppi di normazione, esperti di prevenzione sul lavoro e tutela dei consumatori, autorità di sorveglianza).

Si fa riferimento a “La direttiva macchine 2006/42/CE – linee guida applicative (2° edizione giugno 2010)”, a cura del Dott. Ing. Roberto Cianotti (Presidente Commissione UNI “Apparecchi di sollevamento”), dove vengono affrontati diversi temi inerenti la direttiva e la guida.

Si affronta ad esempio il tema della sorveglianza del mercato, intesa come l’insieme delle attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti dalle procedure di valutazione di conformità previste e non pregiudichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e, nel caso di prodotti completi, che siano sicuri.

Infatti a norma dell’articolo 4 della direttiva macchine europea, gli Stati membri devono assicurare che le disposizioni relative alle macchine e alle quasi-macchine siano applicate correttamente e che le macchine immesse sul mercato e messe in servizio siano sicure.

In particolare, le regole di base della sorveglianza del mercato sono definite dal capitolo III del regolamento (CE) n. 765/2008 (applicabile dal 1° gennaio 2010) che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Le sue disposizioni sulla vigilanza del mercato sono complementari a quelle della direttiva macchine, in altre parole, si applicano quando la direttiva macchine non prevede disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.

Inoltre è da rimarcare che la sorveglianza del mercato, che si svolge al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di tali prodotti o successivamente, è distinta dalla valutazione di conformità, volta a garantire la conformità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio.

Si parla poi della dichiarazione CE di conformità, una dichiarazione legale rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario che certifica che la macchina di cui trattasi è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva macchine.

In particolare la dichiarazione e le relative traduzioni “sono redatte alle stesse condizioni delle istruzioni, il che significa che la dichiarazione CE di conformità deve essere stilata in una o più delle lingue ufficiali dell’UE. Qualora non esista una dichiarazione CE di conformità originale nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi porta la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona”.

La dichiarazione CE di conformità – continua la guida – fa riferimento solo alla macchina così come è stata progettata, costruita e immessa sul mercato dal fabbricante. Se il fabbricante autorizza un altro operatore economico, un importatore o un distributore, ad apportare delle modifiche alla macchina prima che sia consegnata all’utilizzatore finale, il fabbricante rimane legalmente responsabile della macchina fornita. Tuttavia, il fabbricante non è legalmente responsabile di qualsivoglia aggiunta o modifica apportata alla macchina senza il suo consenso da altri operatori economici o dall’utilizzatore finale. Questo aspetto deve essere considerato quando la macchina utilizzata viene esaminata dalle autorità preposte alla sorveglianza del mercato.


FONTE: PUNTO SICURO

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