Decreto sulla segnaletica per i cantieri stradali

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Il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Nel nuovo Decreto del 4 marzo 2013, si sottolinea che nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture – quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I del decreto. Della adozione e applicazione di tali criteri minimi i gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza evidenziati nel D.Lgs. 81/2008 (articoli 17, 26, 96 e 100).

Inoltre (Articolo 3) i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, “assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2”. E la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell’allegato II al decreto.

Riguardo poi ai Dispositivi di protezione individuale (Articolo 4) i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori, “fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008”.

In particolare gli indumenti ad alta visibilità “devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1”. E al di là degli obblighi già vigenti del Testo Unico, i datori di lavoro “sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Al comma 3 dell’articolo 4 si segnala che “i veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento”.

E (comma 4) la segnaletica della zona di intervento “deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del ‘disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo’ approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.

 Tale regolamento, che entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, potrà essere rivisto, modificato e integrato (Articolo 6) dopo due anni dall’entrata in vigore del decreto, “anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali”.


 FONTE: PUNTO SICURO

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