La qualifica dei formatori

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Con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6, comma 8,  lett. m-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

L’avviso della pubblicazione è stato comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.

Per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato indicato come prerequisito minimo di base il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore e il rispetto di 3 elementi fondamentali:

  • Conoscenza
  • Esperienza
  • Capacità didattica

Insieme al citato prerequisito di istruzione, il formatore-docente, per essere considerato qualificato, dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:

  1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
  2. Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
  3. Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
  4. Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

 Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

 −        Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

−        Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia  di salute e sicurezza sul lavoro

−        Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in  qualunque materia

−        Partecipazione a corsi  in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

 Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai  Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.


 TESTO DEL DECRETO:

http://www.aifos.eu/materials/b504788cf57c0aa68e4a48da1d9a838f/fck_files/file/Notiziario/2013/marzo/DI_06032013.pdf


FONTE: AIFOS

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