Allerta alimentare, le regole per avvisare i consumatori

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Quando si viene a conoscenza di un grave rischio per la salute del consumatore causato da un alimento che è stato immesso sul mercato, l’operatore del settore alimentare che ha importato, prodotto, trasformato o distribuito il prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza deve immediatamente e concretamente dare il via alle procedure per il ritiro degli alimenti che non siano più sotto il suo diretto controllo e contestualmente deve avvisare l’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) che attiverà il Sistema di Allerta.

Nel caso in cui l’alimento pericoloso sia arrivato ai consumatori, è sempre l’operatore del settore alimentare che deve informare in maniera efficace e accurata gli stessi consumatori del motivo del ritiro e che deve provvedere al richiamo dei prodotti, se necessario, come disposto dall’art. 19, p.1, del Regolamento CE n.178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L’operatore del settore alimentare che non provvede a fornire le informazioni prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 190/2006 che disciplina le sanzioni per le violazioni del Regolamento CE n.178/2002.

Nei casi più eclatanti per natura, gravità ed entità del rischio, al livello di informazione “ordinaria” si deve aggiungere un’informazione “straordinaria”, alla quale deve provvedere l’autorità pubblica che, oltre ad identificare nel modo più esauriente possibile l’alimento e il rischio che può comportare, deve descrivere le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio, in ossequio al principio dell’informazione dei cittadini sancito dall’art. 10 del Regolamento CE n.178/2002. 

In parallelo il personale veterinario, medico e tecnico delle Aziende sanitarie locali, che nell’adempimento “tecnico amministrativo” della gestione delle allerta viene a conoscenza d’ufficio di tali violazioni, deve attivarsi in parallelo sul piano della tutela penale assumendo automaticamente la veste di polizia giudiziaria con la quale è tenuto ad agire in dipendenza funzionale del Pubblico Ministero nel rispetto del segreto istruttorio disposto dall’art. 329 del Codice di Procedura Penale.

Riassumendo quindi, le informazioni riguardanti gli alimenti già venduti ai consumatori che rappresentano un grave rischio per la salute, devono essere rese pubbliche:

  • dall’operatore del settore alimentare che ha importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza, in qualunque caso (art. 19, p.1 del Regolamento CE n.178/2002);
  • dalle autorità pubbliche quando le circostanze lo richiedano, nei casi particolarmente gravi, per tutelare la salute umana (art. 52 Regolamento CE n.178/2002).

Le norme non mancano ma si dovrebbe chiarire a quale livello di rischio per i consumatori si deve prevedere l’intervento informativo pubblico e in quale modo devono essere mediate le informazioni a tutela della salute dei cittadini, affinché siano coerenti, uniformi ed efficaci su tutto il territorio nazionale.

Questo l’intervento di Fabrizio De Stefani  (direttore veterinario ASL ed esperto in sicurezza e diritto alimentare) nella rubrica de “Il fatto Alimentare


FONTE: IL FATTO ALIMENTARE

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